(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63
                         del 15 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il canone degli alloggi di edizlia residenziale pubblica, di cui
all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54,
adeguato  con  la  legge  regionale  23  gennaio 1996, n. 3, non puo'
essere aumentato fino all'entrata in vigore  della  nuova  disciplina
regionale  che  regolera' l'assegnazione e il canone di locazione per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  2. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
non possono, comunque, determinare altri tipi di canone.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli  effetti
del  combinato  disposto  degli  articoli 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera'  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 13 luglio 1998
DISTASO