(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 15 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il canone degli alloggi di edizlia residenziale pubblica, di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, adeguato con la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, non puo' essere aumentato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale che regolera' l'assegnazione e il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono, comunque, determinare altri tipi di canone. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 13 luglio 1998 DISTASO